STATUTO 

UNIONE REGIONALE CUOCHI SICILIANI 

TITOLO I 

COSTITUZIONE – SEDE – CARATTERE – DURATA – STRUTTURA Art.1 – (costituzione – sede) 

È costituita una associazione denominata “Unione Regionale Cuochi Siciliani” di seguito per brevità, la “U.R.C.S.”, con sede provvisoria in Palermo nella piazza dei quartieri 2 (Villa Niscemi) e con codice fiscale 02654690821. L’U.R.C.S. potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre sedi secondarie della Regione Sicilia. 

 

Art.2. – (carattere – durata

L’U.R.C.S. è apartitica, apolitica, asindacale, indipendente e senza finalità di lucro. La durata dell’U.R.C.S. è illimitata.

 

Art.3. – (struttura) 

L’U.R.C.S. è formata dalle Associazioni Provinciali e/o Territoriali legalmente costituite nel territorio siciliano che ne faranno richiesta contestualmente all’U.R.C.S. e alla Federazione Italiana Cuochi. 

L’U.R.C.S. è parte integrante della Federazione Italiana Cuochi con cui condivide scopi e finalità cosi come stabilito nei rispettivi Statuti. 

 

TITOLO II 

SCOPI

Art.4. – L’ U.R.C.S. si propone di perseguire i seguenti scopi: 

a) Raccogliere e unificare, intorno ad essa tramite le Associazioni Provinciali e territoriali già esistenti alla data odierna i Cuochi, i Pasticceri, ed in genere tutti coloro che prestano attività lavorativa nel settore della gastronomia, insegnanti di cucina e gli allievi degli Istituti Alberghieri di Stato e Regionali di ogni ordine e grado, sostenitori e simpatizzanti per dar vita ad uno spirito unitario che accresca il prestigio sociale, economico e professionale della categoria. 

b) Costituire, nei confronti di istituzioni ed enti, la rappresentanza sul territorio regionale di coloro che si dedicano all’attività culinaria professionale, creando con ogni mezzo occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore. 

c) Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti e istituzioni, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana e regionale, nonché alla tutela del suo patrimonio storico. 

d) Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione

sinergica con gli Istituti Alberghieri e le Scuole di Cucina, altresì progettare e organizzare attività teatrale, di editoria, cineforum, fiere, giornale cartaceo e online, sempre e comunque correlati e/o connessi alle attività e agli scopi associativi; 

e) Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, pasticceria e predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico, etc.), coinvolgendo a tal fine l’attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura. 

f) Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei cuochi, dei pasticceri e di coloro che prestano attività lavorativa nel settore della gastronomia 

(anche sotto il profilo deontologico), quale esempio di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina e pasticceria e della sua diffusione sul territorio regionale, nazionale e nel mondo. 

g) Ottenere dalle pubbliche amministrazioni o da privati il riconoscimento morale e l’aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della

categoria e di propri iscritti particolarmente bisognosi. h) Progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori inseriti in aziende produttive del settore attraverso progetti specifici collegati a programmi provinciali, regionali e/o comunitari. 

i) Aderire tramite il versamento delle quote associative alla Federazione Italiana Cuochi rispettandone lo Statuto e il Regolamento. Partecipare attivamente a tutte le attività sociali della Federazione Italiana Cuochi. 

j) Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze a confederazioni, enti nazionali, internazionali, sopranazionali o comunitari che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria e al proprio ambito di competenza e ad associazioni culturali in genere. 

k) Costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati all’attività dell’U.R.C.S..

 

TITOLO III

ASSOCIATI

Art.5. – (diritti) 

Possono aderire all’U.R.C.S. tutti i cittadini italiani o stranieri che si dedichino o che si siano dedicati

professionalmente all’attività culinaria e della pasticceria, che si siano distinti per particolari attività di benemerenza e/o di sostegno nei confronti della categoria dei “Cuochi, Pasticceri, ed in genere tutti coloro che prestano attività lavorativa nel settore della gastronomia” sempre ed unicamente per il tramite delle Associazioni Provinciali e Territoriali legalmente costituite. 

Gli associati hanno diritto a fruire delle prestazioni e dei servizi resi dall’U.R.C.S. e sono legittimati a prendere parte attivamente, attraverso le proprie Associazioni e i loro organi di competenza, alla vita e all’amministrazione della stessa, in conformità con le funzioni e il ruolo che le “Rappresentanze” Provinciali e Territoriali svolgono in essa. 

In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee (in persona o come delegati), ed alle attività secondo le modalità indicate negli articoli del presente Statuto. 

 

Art.6. – (categorie di associati) 

Gli associati si distinguono in, “Effettivi”, “Onorari” e “Sostenitori”. 

1) Sono “Associati Effettivi” tutti i “Soci Professionisti” ed i “ Soci Allievi”. 

a) I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l’attività culinaria, e di arte bianca, ed in genere tutti coloro che esercitano o hanno esercitato l’attività lavorativa nel settore della gastronomia e della pasticceria come attività primaria lavorativa, anche nel l’ambito della docenza e formazione, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. Per sedi di appartenenza si intendono le sedi Provinciali e Territoriali della propria residenza o la sede provinciale del luogo di lavoro o nella quale si trova la scuola in cui svolgono o hanno svolto tale incarico. 

b) I Soci Allievi sono coloro che, in qualità di studenti, sono iscritti o frequentano corsi di cucina e di arte bianca presso gli Istituti Alberghieri di Stato o Regionale ed enti o istituti che, secondo l’attuale normativa hanno competenza sui percorsi di formazione professionale della categoria, accreditate o partecipate dalla pubblica Amministrazione, Regioni di competenza o MIUR, che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. 

2. Sono “Soci Onorari” tutti coloro i quali, per particolari attività svolte, opere o aiuti costituenti benemerenza prestati nei confronti della categoria siano ritenuti meritevoli dalle singole Associazioni Provinciali e Territoriali. 

La nomina dovrà essere comunicata alla Federazione Italiana Cuochi. L’U.R.C.S. ha l’obbligo di tenere aggiornata la

lista dei soci onorari. La carica di Presidente Onorario dell’U.R.C.S., la cui durata è pari a quella delle altre cariche, sarà ratificata dall’Assemblea Regionale dei Delegati su proposta deliberata dal Consiglio Regionale. 

3. Sono “Soci Sostenitori” – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dai rispettivi Consigli Direttivi delle Associazioni Provinciali – tutti coloro che, svolgono attività aventi lo scopo di promuovere e tutelare sul territorio di competenza interessi omogenei o contigui a quelli dell’U.R.C.S. siano ritenuti idonei dalle singole Associazioni Provinciali e Territoriali. 

I “Soci Sostenitori” hanno l’obbligo di osservare il presente statuto e quelli delle Associazioni cui fanno riferimento e che aderiscono all’U.R.C.S. e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell’U.R.C.S. astenendosi da comportamenti contrari allo scopo ed all’attività del l’Associazione. 

La possibilità di ricoprire cariche all’interno dell’U.R.C.S. spetta solo agli “Associati Effettivi” che abbiano compiuto la maggiore età. I soci costituiscono ed esercitano la loro azione attraverso “Rappresentanze” Provinciali e territoriali (già costituite alla data odierna). 

 

Art. 7. – (Rinuncia – Decadenza – Esclusione

La qualità di associato si perde:

  1. a) per dimissioni; 
  2. b) per morosità; 
  3. c) per indegnità; 
  4. d) per violazione delle previsioni sancite nel Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi. L’associato che non intenda essere più iscritto all’U.R.C.S. deve darne comunicazione al Consiglio Regionale, fermo restando che la quota associativa versata per l’anno in corso, nella quota parte di spettanza dell’Unione Regionale, non sarà rimborsabile. 

La qualità di associato si perde automaticamente per il fatto del mancato pagamento della quota annuale all’Associa zione Provinciale e Territoriale di appartenenza entro la data fissata per la chiusura del tesseramento in ciascun anno solare, stabilita dall’Assemblea nazionale dei Delegati della Federazione Italiana Cuochi. 

In presenza di comportamenti dell’associato contrari alla legge, all’Atto Costitutivo, allo Statuto o al Codice Deontologico, gravemente lesivi degli interessi , dell’onorabilità e del prestigio della categoria e/o dell’U.R.C.S., su segnalazione dell’U.R.C.S. stessa, dopo aver sentito l’interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile, avviare l’iter per l’adozione del provvedimento di radiazione per indegnità inoltrando la segnalazione al Consiglio Nazionale e al

Collegio Arbitrale della federazione Italiana Cuochi i quali delibereranno secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale al quale l’U.R.C.S. si conforma. 

Nel periodo intercorrente la comunicazione all’associato da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di radiazione per indegnità e la data di convocazione della riunione per la decisione del provvedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale, l’associato è sospeso cautelarmente da ogni funzione ricoperta all’interno dell’U.R.C.S. Il periodo di sospensione si protrae sino al termine dell’eventuale ricorso dinnanzi al Collegio Arbitrale. Contro il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Nazionale, l’interessato può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni davanti al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l’interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell’associato per indegnità. 

 

Art.8. – (Obblighi) 

Gli associati dell’U.R.C.S., Organo in delega della Associazioni Provinciali/Territoriali, sono tenuti:

  1. a) All’osservanza scrupolosa del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi; 
  2. b) a prestare, se richiesta, la loro opera per ilraggiungimento degli scopi sociali. 
  3. c) a mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli associati. 
  4.  

TITOLO IV 

ORGANI DELL’UNIONE REGIONALE CUOCHI SICILIANI 

Art.9. – (Organi) 

Sono organi della U.R.C.S. 

  1. a) l’Assemblea Regionale dei delegati; 
  2. b) il Consiglio Regionale; 
  3. c) il Collegio dei Sindaci Revisori; 
  4.  

Art.10. – (Assemblea Regionale dei Delegati) 

L’Assemblea Regionale dei Delegati è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti i Delegati nominati dalle Assemblee Generali delle Associazioni Provinciali e Territoriali ed esattamente 1 Delegato ogni 30 (trenta) soci dell’Associazione Provinciale in regola con il versamento della quota associativa per i quali non sia in corso la procedura di radiazione. La nomina dei delegati avrà validità per tutte le assemblee che si terranno durante l’intero anno solare. 

L’Assemblea Regionale dei Delegati si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, la cui durata coincide con l’anno solare. 

Al fine di garantire la designazione dei delegati e la regolare assunzione delle rappresentanze, essa si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla convocazione del l’Assemblea nazionale. 

L’Assemblea si riunisce, inoltre, qualora lo ritenga opportuno il Presidente Regionale o il Consiglio Regionale. Con riferimento alle Assemblee Regionali elettive. La computazione del quorum dei Delegati, deve essere fatta calcolando la media dei soci iscritti negli anni del precedente mandato. 

 

Art.11. – (Convocazione Assemblea) 

L’Assemblea Regionale dei Delegati viene convocata dal Consiglio Regionale o dal Presidente Regionale e, in sua assenza, dal Vice Presidente con comunicazione, contenente l’indicazione della data, l’ora e il luogo dell’Assemblea e degli argomenti da trattare all’ordine del giorno, trasmessa a mezzo lettera raccomandata, telefax, PEC, via e-mail e sms con conferma di ricezione inviata alle singole Associazioni Provinciali di competenza non appena ne riceverà notifica dalla Federazione Italiana Cuochi o ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo riterrà necessario, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione. 

 

Art.12. – (Costituzione dell’Assemblea) 

L’Assemblea Regionale dei Delegati è presieduta dal Presidente Regionale o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

In loro assenza è presieduta da un delegato della stessa Assemblea. 

In prima convocazione l’Assemblea Regionale dei Delegati è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, entro il giorno successivo la prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 

Ogni associato appositamente delegato a partecipare al l’Assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega scritta da un altro delegato. 

Nessun delegato può comunque essere titolare di più di tre deleghe scritte. 

Le deleghe si ritengono valide solo se presentate su carta intestata dell’Associazione di appartenenza, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente Provinciale.

 

Art.13. – (Deliberazione Assemblea) 

L’Assemblea Regionale dei Delegati può riunirsi in seduta Ordinaria e Straordinaria. 

Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Delegati Ordinaria sono valide e approvate se ottengono almeno la maggioranza più uno dei voti dei Delegati presenti. L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei delegati ed in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei delegati presenti.

La votazione per l’elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni delegato che depositerà nell’urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega. 

 

Art.14. – (Funzioni dell’Assemblea) 

Spetta all’Assemblea Ordinaria dei Delegati: 

  1. a) approvare la relazione annuale del Consiglio Regionale; b) approvare il rendiconto preventivo e consuntivo annuale; c) approvare il regolamento interno qualora l’U.R.C.S. volesse dotarsene; 
  2. d) eleggere il Presidente e il Vice Presidente; e) eleggere i membri del Consiglio Regionale; 
  3. f)nominare su proposta del Consiglio Regionale, il Presidente Onorario; 
  4. g) nominare il Collegio dei Sindaci Revisori; 
  5. h) nominare i delegati U.R.C.S. che partecipano al l’Assemblea Nazionale convocata in seduta Ordinaria e Straordinaria come previsto dall’art. 16 dello statuto della Federazione Italiana Cuochi
  6. i) nominare i Consiglieri Nazionali; 
  7. j) deliberare sugli argomenti di sua competenza posti al l’ordine del giorno; 
  8. k) determinare le linee programmatiche dell’attività del l’U.R.C.S.; 
  9. l) determinare la quota minima della quota associativa delle Associazioni Provinciali e Territoriali da destinare all’U.R.C.S. ed eventuali contributi straordinari. m) deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, obla zioni e contribuzioni varie; 
  10. n) deliberare in merito alla eventuale necessità di costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. ai fini di svolgere attività di natura commerciale o di servizi, secondo quanto previsto dall’art. 4 punto k. 

Spetta all’Assemblea Straordinaria dei Delegati:

  1. a) approvare lo statuto dell’U.R.C.S. e le relative modifiche; 
  2. b) Deliberare lo scioglimento dell’U.R.C.S.
  3. c) Nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri. 
  4.  

Art.15. – (Consiglio Regionale – Composizione) 

Il Consiglio Regionale è nominato dall’Assemblea Regionale dei Delegati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi consiglieri tenendo conto della rappresentanza in percentuale di ogni Associazione. Ad ogni Associazione Provinciale o Territoriale deve comunque essere garantito un rappresentante identificato nel Presidente o, previa diversa decisione della stessa, altro soggetto prescelto e indicato. E’ dovere istituzionale dei Consiglieri eletti garantire una partecipazione attiva a tutti gli impegni istituzionali. I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 

Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Regionale provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale dei non eletti suddivisa per Associazioni. 

Il mandato dei Consiglieri nominati successivamente scade, come per gli altri, al termine del quadriennio in corso. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano automaticamente le dimissioni del Presidente e dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessaria la convocazione, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, dell’Assemblea Regionale dei Delegati, al fine di provvedere a ratificare la nomina dei componenti del nuovo Consiglio Regionale ed eleggere il nuovo Presidente. In caso di dimissioni del Presidente Regionale, per dare continuità al mandato e subito dopo la ratifica delle sue dimissioni da parte del Consiglio Regionale, il Vice Presidente, alla prima data utile, dovrà convocare l’assemblea regionale per eleggere solo il presidente regionale come da art. 18. 

 

Art.16. – (Riunione – Costituzione – Delibere Consiglio Regionale) 

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente, ed ogni qualvolta essi lo reputino opportuno. 

Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio, tramite lettera raccomandata, PEC, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione spedita almeno sette giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Regionali. 

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente. In casi straordinari ed eccezionali che prevedono misure di restrizioni quali sospensione di ogni tipo di assembramento, convegno, riunione e/o meeting su tutto il territorio nazionale o solo regionale, nonché una forte limitazione della libera circolazione e spostamento, il consiglio regionale potrà espletarsi anche attraverso l’uso della tecnologia a distanza (video conferenze, Skype, Google Meet, ecc.). 

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. 

 

Art.17. – (Funzioni Consiglio Regionale) 

Il Consiglio Regionale è l’organo direttivo permanente dell’U.R.C.S., e determina i modi e i tempi di attuazione delle delibere dell’Assemblea e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Regionale, spettandogli i poteri per l’ordinaria e

straordinaria amministrazione ed in particolare:

  1. a) su proposta del Presidente nominare il Segretario anche fra persone estranee al Consiglio o alla categoria;
  2. b) Su proposta del Presidente nominare il Tesoriere;
  3. c) predisporre il rendiconto consuntivo e budget preventivo annuale; 
  4. d) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Delegati; 
  5. e) istituire un regolamento interno; 
  6. f) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative determinandone anche eventuali compensi (convegni, congressi, corsi di cucina, eventi gastronomici ecc.); 
  7.  

Art.18. – (il Presidente) 

Il Presidente Regionale rappresenta legalmente l’U.R.C.S. a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente. 

Il Presidente viene eletto fra gli iscritti dall’Assemblea Regionale Ordinaria dei Delegati fra i suoi membri e resta in carica quattro anni. Non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi, salvo che alla scadenza dei due mandati, non si realizzi l’evento straordinario che non ci sia alcun candidato che possa ricoprire l’incarico per il mandato successivo e l’Assemblea all’unanimità voti per il conferimento del terzo mandato al candidato uscente. Al Presidente compete: 

  1. 1) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale dei Delegati in seduta ordinaria e straordinaria firmandone i verbali;
  2. 2) convocare e presiedere il Consiglio Regionale firmandone i verbali; 
  3. 3) eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’U.R.C.S.
  4. 4)sopraintendere la gestione amministrativa ed economica dell’U.R.C.S., di cui firma gli atti; 
  5. 5) attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all’interno degli organismi associativi. 
  6. 6) garantire una partecipazione attiva alle Assemblee Nazionali nella misura del 50% per ciascun anno di mandato. Le assenze sono ammesse solo in caso di gravi e comprovate motivazioni. 

I candidati alla carica istituzionale di Presidente, devono presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 25 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea riunita allo scopo di procedere all’elezione delle nuove cariche direttive. 

 

Art.19. – (il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. 

 

Art.20. – (il Segretario) 

Il Segretario è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente. 

Al Segretario spetta di svolgere le mansioni attribuitogli dal Consiglio regionale e in particolare: svolge tutti i compiti di natura amministrativa legati all’attività dell’U.R.C.S., coadiuva tutte le attività istituzionali del Presidente e cura la redazione del libro verbale dell’Assemblea e del Consiglio Regionale. Il Segretario è tenuto a partecipare ai lavori di tutti gli organi istituzionali dell’U.R.C.S. presieduti dal Presidente. Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. 

 

Art.21. – (il Tesoriere) 

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Regionale tra i suoi membri, su proposta del Presidente. 

Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti di natura amministrativa attribuitigli dal Consiglio Regionale. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

 

Art.22. – (il Collegio dei Sindaci Revisori) 

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Regionale dei Delegati anche fra persone estranee alla categoria, con competenze circa la loro funzione. 

I Sindaci Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 

La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto. 

Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri effettivi un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte. 

Al Collegio dei Sindaci spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell’U.R.C.S. e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell’ente. 

 

Art.23. – (Presidente Onorario) 

L’U.R.C.S. ha facoltà di nominare tra i suoi membri un Presidente Onorario ritenuto particolarmente meritevole per le opere compiute e le attività prestate a beneficio dell’U.R.C.S. stessa. La nomina viene deliberata dall’Assemblea Regionale dei Delegati Ordinaria, su proposta ratificata del Consiglio Regionale. Il presidente Onorario decade alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. 

È rinominabile e non riveste incarichi specifici e non concorre alla computazione del quorum per la corretta costituzione dell’Assemblea né per il Consiglio Regionale, ma può essere interpellato dagli organi associativi a titolo consultivo su questioni di particolare importanza.

 

Art.24. – (Gratuità delle Cariche

L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative sono gratuite. 

Il Consiglio Regionale può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’U.R.C.S. 

 

TITOLO V 

MEZZI FINANZIARI 

Art.25. – (Mezzi finanziari) 

I mezzi finanziari dell’U.R.C.S. sono costituiti da:

  1. a) quote associative e contributi degli associati; b) lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche; 
  2. c) sovvenzioni, finanziamenti, contributi, erogazioni e/o sponsorizzazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri enti sia internazionali sia comunitari che locali e da altri enti pubblici o privati; 
  3. d) redditi patrimoniali o proventi derivanti dalle attività svolte a qualsiasi titolo dall’ U.R.C.S.
  4. e) beni mobili e immobili di proprietà dell’U.R.C.S., acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
  5. f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  6. g) utili conseguiti attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. controllate dall’ U.R.C.S. 

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio del l’U.R.C.S. 

I rendiconti preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’U.R.C.S. prima dell’Assemblea. È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l’esistenza dell’U.R.C.S., salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.

 

Art.26. – (Esercizio sociale) 

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Regionale il rendiconto economico finanziario dell’U.R.C.S. e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti al l’approvazione dell’Assemblea Regionale accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio. 

 

TITOLO VI 

MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO 

Art.27. – (Modificazioni e scioglimento) 

Le modifiche allo Statuto potranno essere apportate dal l’Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta. Lo scioglimento dell’U.R.C.S., la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori con contestuale determinazione dei poteri e degli eventuali compensi, devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei delegati. 

In caso di scioglimento dell’U.R.C.S., sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto alla Federazione Italiana Cuochi conformemente a quanto disposto dall’art. 148 del d.p.r. n. 917/1986 al comma 8, lettera b), trattandosi di Associazione con finalità analoghe. 

 

Art.28. – (Previsioni ulteriori rispetto a quanto sancito nel presente Statuto) 

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto della Federazione Italiana Cuochi, nel Codice Civile e nelle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica. 

Ogni previsione del presente Statuto che risulti in conflitto con quanto previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Cuochi, dovrà ritenersi sostituita da quanto disposto nello Statuto nazionale. 

Per la disciplina delle funzioni operative, si rimanda a quanto prescritto nel Titolo IX del Regolamento della Federazione Italiana Cuochi. 

 

Art. 29 (Foro Competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l’U.R.C.S. o i suoi organi, che non possano essere risolte in via conciliativa o con ricorso al Collegio Arbitrale, è competente in via esclusiva il Foro di Palermo o competente per la circoscrizione in cui ha sede legale l’U.R.C.S. 

 

F/to: Luca Bonafede